Home Abolita la licenza fiscale UTIF per la somministrazione o vendita al dettaglio di alcolici

Abolita la licenza fiscale UTIF per la somministrazione o vendita al dettaglio di alcolici

A seguito di alcune richieste pervenute dal territorio, si conferma che il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 – intervenendo in modifica dell’art. 29 del Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504/1995 – d’ora ina avanti “TUA”) - ha abrogato, anche per i Pubblici Esercizi, l’obbligo di presentare denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e di ottenere la conseguente licenza fiscale per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Come chiarito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) con la circolare n. 13/2025, per gli esercizi di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche – tra cui bar, pizzerie, ristoranti, pub e analoghe attività – viene superato il previgente regime che prevedeva l’obbligo di denuncia di esercizio e il rilascio della licenza fiscale da parte dell’Ufficio delle dogane, previo assolvimento dell’imposta di bollo. Tale licenza costituiva il titolo abilitativo allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti.

In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 43/2025 ha introdotto un nuovo comma (2-bis) all’art. 29 del TUA, ai sensi del quale per gli operatori che intendono esercitare la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale (come i liquori, acquaviti, bevande contenenti alcole, vini alcolizzati e liquorosi, vini aromatizzati, ecc.) e di birra, l’adempimento fiscale è assolto e si esaurisce con la già prevista comunicazione di avvio delle attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Sarà successivamente il SUAP a trasmettere la documentazione all’Ufficio delle dogane.

Di conseguenza, non è più richiesto il rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della licenza di esercizio soggetta all’imposta di bollo.

Come probabilmente si ricorderà, la legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 aveva già previsto l’eliminazione dell’obbligo di denuncia per i Pubblici Esercizi. Tuttavia, tale semplificazione era stata superata nel 2019, quando, in sede di conversione del D.L. n. 34/2019 “Crescita” (L. n. 58/2019), era stato introdotto l’art. 13-bis che modificava nuovamente l’art. 29 TUA, reintroducendo l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, precedentemente esclusi 

Con l’adozione del D.Lgs. n. 43/2025 è stato eliminato l’obbligo per i P.E. di presentare la denuncia di attivazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e di ottenere la licenza fiscale per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

L’adempimento si considera assolto tramite la comunicazione di avvio attività presentata al SUAP, che provvede alla trasmissione all’Ufficio delle dogane, sostituendo così definitivamente il precedente sistema fondato sul rilascio della licenza soggetta a imposta di bollo.

Successivamente a tale reintroduzione, ADM aveva fornito chiarimenti rilevanti attraverso un orientamento che, pur confermando la vigenza dell’obbligo, ne mitigava parzialmente gli effetti operativi. Veniva infatti ricordato che, ai sensi della tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016, sottosezione 1.10, la SCIA presentata al SUAP per l’avvio della vendita o somministrazione di alcolici valeva quale denuncia ai sensi del TUA, purchè l’operatore avesse presentato contestualmente la comunicazione preventiva prevista per la vendita di alcolici.

L’operatore poteva quindi scegliere se incardinare il procedimento presso il SUAP oppure inviare direttamente la denuncia all’Ufficio delle Dogane, con contestuale istanza per il rilascio della licenza fiscale. In entrambi i casi, anche in regime di semplificazione, il procedimento si concludeva con il rilascio della licenza fiscale, soggetta ad imposta di bollo, quale titolo abilitativo necessario allo svolgimento di attività fiscalmente rilevanti

Diversamente, con il nuovo regime, efficace a partire dal 1° gennaio 2026, viene meno il rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della licenza di esercizio soggetta ad imposta di bollo e, non essendo contemplata la possibilità di presentare direttamente la denuncia di attivazione all’Ufficio dell’ADM, non risulta più dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo prevista sulla denuncia stessa. Questa la ragione per cui la relazione tecnica al D.Lgs. n. 43/2025 stima minori entrate per circa 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, riconducibili proprio alla mancata applicazione dell’imposta di bollo.