Home DECRETO SOSTEGNI BIS: ecco la sintesi delle principali novità che le imprese aspettavano!

DECRETO SOSTEGNI BIS: ecco la sintesi delle principali novità che le imprese aspettavano!



Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 maggio 2021, ha approvato un decreto-legge recante nuove misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali connesse all’emergenza da Covid-19.

ATTENZIONE: Nel riservarci di illustrare e commentare analiticamente il provvedimento dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, segnaliamo alcune disposizioni di particolare interesse, come risultanti dalla lettura delle bozze del decreto e da ulteriori informazioni acquisite in via informale dai canali istituzionali. 

📌 Esonero contributivo
Per i datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Si evidenzia che l’esonero è applicabile anche nei casi in cui il datore di lavoro continui ad usufruire della cassa integrazione per una parte dei propri dipendenti.
La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

📌 Contributo a fondo perduto
È previsto un nuovo contributo in favore dei titolari di partita Iva, pari al cento per cento del contributo già riconosciuto ai sensi del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 “sostegni”, corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
In alternativa, è previsto un contributo per i soggetti il cui ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia stato inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per tali soggetti, se hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge “sostegni”, il nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale, variabile tra il 20 e il 60%, sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al decreto-legge “sostegni”, la percentuale da applicare sulla base imponibile varia tra il 30 e il 90%.
L’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro.
Le imprese che presentano l’istanza per il riconoscimento del contributo secondo la prima alternativa potranno comunque ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi della seconda alternativa. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi della seconda alternativa. Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo di cui alla seconda alternativa emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante ai sensi della prima alternativa, l’Agenzia non darà seguito all’istanza.
Sarà inoltre possibile, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, chiedere un’integrazione ai contributi suddetti, che verrà determinata tenendo conto del complesso dei contributi a fondo perduto ricevuti in applicazione dei vari provvedimenti (decreto rilancio, decreto ristori, decreto Natale, decreto sostegni 1, decreto sostegni 2).

📌 Proroga della moratoria su mutui, prestiti e finanziamenti a rimborso rateale
Viene prorogata dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 la moratoria relativa alle scadenze di mutui, prestiti e finanziamenti a rimborso rateale e di prestiti non rateali (cfr. nostra circolare n. 2 del 2021).
Si evidenzia che la proroga riguarda solo la quota di capitale e non gli interessi. Per usufruirne, occorrerà - entro il 15 giugno - inviare una comunicazione al soggetto che ha erogato il credito.

Credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda
Il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda relativi alle imprese turistico ricettive, già previsto per i mesi da marzo 2020 ad aprile 2021, è prorogato sino al 31 luglio 2021 (cfr. nostre circolari n. 366, n. 377, n. 394, n. 430, n. 479 e n. 490 del 2020 nonché n. 2, n. 10, n. 46, n. 58, n. 62, n. 94 e n. 168 del 2021). Per le imprese termali il credito di imposta è previsto per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Si rammenta che Federalberghi ha stipulato una convenzione con Poste Italiane concernente la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti ai sensi delle disposizioni volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19. Chi cede il credito a Poste Italiane riceve il 99% del valore nominale del credito d’imposta ceduto (cfr. nostre circolari n. 92 e n. 112 del 2021).

📌 Riqualificazione delle strutture ricettive e termali
Il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali potrà essere riconosciuto anche per gli investimenti effettuati nell’anno 2022. Vengono stanziati a tal fine 100 milioni di euro.
Rammentiamo che sono altresì disponibili 180 milioni di euro a copertura degli investimenti effettuati nel corso del 2020 e 200 milioni per gli investimenti effettuati nel corso del 2021 (cfr. nostre circolari n. 377 del 2020 e n. 2 del 2021).
A queste risorse si aggiungono i 530 milioni previsti dal PNRR per la riqualificazione delle strutture ricettive, per un totale complessivo che sale a 1.010 milioni di euro.

📌 Fondo per le imprese turistiche
Vengono stanziati 150 milioni di euro ad incremento del fondo destinato a sostenere le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto turistico in aree urbane.
Si rammenta che ulteriori 100 milioni di euro erano stati stanziati con la legge di bilancio per l’anno 2021 (cfr. nostra circolare n. 2 del 2021).

📌 Fondo per i centri storici delle città d’arte
E’ istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte.

📌 Fondo per la montagna
È istituito presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, da assegnare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per essere erogato in favore delle imprese turistiche localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
Tali risorse si aggiungono ai 700 milioni di euro previsti dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 “sostegni” (cfr. nostra circolare n. 125 del 2021).

📌 Credito e Finanziamenti
La durata massima dei finanziamenti garantiti da SACE è innalzata a 10 anni. I finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE possono essere estesi fino ad una durata massima di 10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.
Il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie garantite dal Fondo Centrale di Garanzia è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie, aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell’operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermo restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell’operazione finanziaria.
A fronte dell’allungamento della durata, è prevista una riduzione della garanzia pubblica, dal 100% al 90% per gli importi entro i 30 mila euro, e dal 90% all’80% per i finanziamenti di importo superiore.
Le nuove previsioni decorrono dal 1° luglio 2021 e dovranno essere autorizzate dalla Commissione europea.

📌 Credito d’imposta per beni strumentali nuovi
Il credito d’imposta nella misura del 10% del costo sostenuto dalle imprese, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale, anziché in tre quote annuali di pari importo.

📌 Cartelle esattoriali
È prorogato di due mesi, dal 30 aprile al 30 giugno 2021, lo stop alle attività dell’agente della riscossione. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

📌 TARI - Tariffa Rifiuti
Al fine di attenuare l’impatto finanziario della pandemia sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari.

📌 Bollette elettriche
Le misure volte alla riduzione degli oneri delle bollette elettriche per le micro e piccole imprese sono prorogate sino al 31 luglio 2021 (cfr. nostra circolare n. 125 del 2021).

📌 Canone RAI
Esonero del Canone speciale RAI per le imprese 2021 

📌 Lavoratori stagionali
È prevista l’erogazione di una ulteriore una tantum del valore di 1.600 euro per i lavoratori stagionali.

📌 Bonus vacanze
Il bonus vacanze potrà essere speso anche presso le agenzie di viaggio.
Nel ricordare che i buoni potranno essere spesi sino al 31 dicembre 2021 (cfr. nostra circolare n. 86 del 2021), si segnala che alla data del 31 dicembre 2020, erano stati generati 1.885.802 buoni, per un valore complessivo di euro 829.431.050 e che alla data del 21 maggio 2021 risulta che ne siano stati "spesi" 783.366.
Si rammenta, altresì, che Federalberghi ha realizzato un sito internet che promuove gratuitamente le strutture turistico ricettive che accettano il bonus vacanze (https://bonusvacanze.italyhotels.it/).
Le modalità di adesione sono state descritte, da ultimo, con la circolare n. 433 del 2020.

📌 Contratto di rioccupazione
È istituto, fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi.
Ai datori di lavoro che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

📌 NASpI - Indennità mensile di Disoccupazione
È sospesa, fino al 31 dicembre 2021, l’applicazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che prevede la riduzione della NASpI del 3% ogni mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

📌 Contratto di espansione
L’organico minimo per l’accesso al contratto di espansione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è ridotto, nel 2021, a 100 unità lavorative.