Home Nuove regole per il Commercio e il Settore Moda: Trasparenza, Garanzie e Lotta al Greenwashing

Nuove regole per il Commercio e il Settore Moda: Trasparenza, Garanzie e Lotta al Greenwashing

Il recepimento della Direttiva Europea 2024/825 mediante il Decreto Legislativo n. 30/2026 porta novità rilevanti per gli esercenti, inclusi gli operatori del comparto Moda. Le norme aggiornano il Codice del Consumo (con interventi specifici sugli articoli 45, 48, 49, 51 e 65-ter) per assicurare maggiore chiarezza su garanzie, sostenibilità e tutela degli acquisti.

L'impianto fondamentale della garanzia legale di conformità non subisce variazioni: la tutela per i difetti riscontrati sui beni rimane valida per 2 anni dalla consegna. Cambiano tuttavia le modalità di comunicazione di questi diritti al pubblico.


Gli adempimenti per i negozianti


1. Esposizione dell'Avviso Armonizzato Europeo

Tutti i punti vendita, sia fisici che digitali, sono tenuti a mostrare l'informativa sui diritti di garanzia secondo il modello standardizzato a livello UE.
  • Negozi fisici: Il cartello deve essere collocato in un punto ben visibile e di facile passaggio (ad esempio nell'area cassa). Deve avere una dimensione minima pari al formato A4 (stampabile sia a colori sia in bianco e nero).
  • E-commerce: Il documento va pubblicato sul sito web in una sezione chiaramente visibile e accessibile, esclusivamente a colori.

2. Etichetta Armonizzata per la Durabilità Estesa

Se il produttore decide di offrire una garanzia commerciale di durabilità superiore ai 2 anni standard, il negoziante ha l'obbligo di informare il cliente utilizzando l'Etichetta Armonizzata prevista dall'Allegato II-octies (Parte 2) del Codice del Consumo. (info su: https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/consumer-contracts-guarantees/eu-legal-guarantee-notice-and-garan-label/index_it.htm)


Spedizioni ecologiche e dichiarazioni ambientali


Informazioni sulle opzioni di spedizione "Green"

Per gli e-commerce che mettono a disposizione formule di consegna a basso impatto ambientale, diventa obbligatorio specificarle tra le informazioni precontrattuali. Questo dovere scatta solo se tali alternative sono realmente selezionabili dal cliente, come ad esempio:
  • Tempi di recapito più lunghi per ottimizzare i trasporti e ridurre le emissioni.
  • Ritiro presso locker o punti di fermo deposito.
  • Soluzioni logistiche con specifiche caratteristiche di sostenibilità.

Stop alle affermazioni ecologiche generiche


Tutte le dichiarazioni ambientali (*green claims* come ad esempio "Eco-Friendly", "Eco-Sostenibile" ecc.) devono essere motivate e dimostrabili. Vengono vietati gli slogan ecologici generici non accompagnati da prove tecniche o riscontri scientifici verificabili, in conformità ai nuovi articoli 18 (n-quater, quinquies, sexies, septies, octies), 21, 22 e 23 del Codice del Consumo.