Nuove regole per il Commercio: Trasparenza, Garanzie e Lotta al GreenwashingIl recepimento della Direttiva Europea 2024/825 mediante il Decreto Legislativo n. 30/2026 porta novità rilevanti per gli esercenti, inclusi gli operatori del comparto Moda. Le norme aggiornano il Codice del Consumo (con interventi specifici sugli articoli 45, 48, 49, 51 e 65-ter) per assicurare maggiore chiarezza su garanzie, sostenibilità e tutela degli acquisti.A chi si rivolge (Soggetti interessati)Aziende di ogni settore: che inseriscono etichette, claim o diciture ecologiche su packaging, cataloghi, siti web e pubblicità.Reparti aziendali coinvolti: in particolare i responsabili del marketing, della comunicazione, della progettazione e della conformità legale.Consumatori: che beneficiano di una maggiore tutela contro le informazioni ingannevoli. L'impianto fondamentale della garanzia legale di conformità non subisce variazioni: la tutela per i difetti riscontrati sui beni rimane valida per 2 anni dalla consegna. Cambiano tuttavia le modalità di comunicazione di questi diritti al pubblico.Gli adempimenti per i negozianti1. Esposizione dell'Avviso Armonizzato EuropeoTutti i punti vendita, sia fisici che digitali, sono tenuti a mostrare l'informativa sui diritti di garanzia secondo il modello standardizzato a livello UE.Negozi fisici: Il cartello deve essere collocato in un punto ben visibile e di facile passaggio (ad esempio nell'area cassa).Deve avere una dimensione minima pari al formato A4 (stampabile sia a colori sia in bianco e nero).E-commerce: Il documento va pubblicato sul sito web in una sezione chiaramente visibile e accessibile, esclusivamente a colori.2. Etichetta Armonizzata per la Durabilità EstesaSe il produttore decide di offrire una garanzia commerciale di durabilità superiore ai 2 anni standard, il negoziante ha l'obbligo di informare il cliente utilizzando l'Etichetta Armonizzata prevista dall'Allegato II-octies (Parte 2) del Codice del Consumo. (info su: https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/consumer-contracts-guarantees/eu-legal-guarantee-notice-and-garan-label/index_it.htm)Spedizioni ecologiche e dichiarazioni ambientaliInformazioni sulle opzioni di spedizione "Green"Per gli e-commerce che mettono a disposizione formule di consegna a basso impatto ambientale, diventa obbligatorio specificarle tra le informazioni precontrattuali. Questo dovere scatta solo se tali alternative sono realmente selezionabili dal cliente, come ad esempio:Tempi di recapito più lunghi per ottimizzare i trasporti e ridurre le emissioni.Ritiro presso locker o punti di fermo deposito.Soluzioni logistiche con specifiche caratteristiche di sostenibilità.Stop alle affermazioni ecologiche genericheTutte le dichiarazioni ambientali (*green claims* come ad esempio "Eco-Friendly", "Eco-Sostenibile" ecc.) devono essere motivate e dimostrabili. Vengono vietati gli slogan ecologici generici non accompagnati da prove tecniche o riscontri scientifici verificabili, in conformità ai nuovi articoli 18 (n-quater, quinquies, sexies, septies, octies), 21, 22 e 23 del Codice del Consumo.Quadro normativo e sanzionatorio del greenwashing in ItaliaIn Italia, le procedure di accertamento e sanzionatorie rispetto ai green claims ritenuti scorretti o ingannevoli da parte dei competenti organi di controllo sono attualmente disciplinate dal Codice del Consumo e dal Codice di Autodisciplina della comunicazione commerciale. Gli organismi con poteri di accertamento e sanzionatori sono l’AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) e l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP). Le imprese che pongono in essere pratiche di greenwashing possono incorrere in sanzioni pecuniarie anche piuttosto pesanti. Nel provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Antitrust può disporre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 10 milioni di euro tenuto conto:delle informazioni sul fatturato annuo del trasgressore;della natura, gravità, entità, durata della violazione ed eventuali casi di recidiva;delle azioni intraprese dal trasgressore per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;del vantaggio economico conseguito o delle perdite evitate dal trasgressore in conseguenza della violazione;delle eventuali sanzioni inflitte al trasgressore per la medesima violazione in altri Stati membri in casi di infrazioni intra-UE.Alla sanzione pecuniaria amministrativa comminata dall’Antitrust si può ricorrere innanzi al TAR e, in secondo grado, al Consiglio di Stato. In Italia, esiste un secondo organismo che ha poteri di accertamento e sanzionatori in tema di comunicazioni commerciali ingannevoli riconosciuto dal Codice del Consumo che è appunto lo IAP, il cui Giurì qualora stabilisca che la comunicazione commerciale non sia conforme alle norme del codice di autodisciplina emette una ingiunzione di desistenza, disponendo che le parti interessate desistano dalla stessa. L’articolo 12 “Tutela dell’ambiente naturale” del Codice di Autodisciplina censura i green claims generici, ingannevoli e non supportati da dati scientificamente verificabili. È importante osservare che, in Italia, è possibile tutelare i diritti dei consumatori con riferimento ai casi di greenwashing anche mediante la giurisdizione del giudice ordinario in materia di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile, come previsto dal comma 15 dell’articolo 27 del Codice del Consumo. Oltre alla parte amministrativa e civilistica, ricordiamo che il fenomeno del Greenwashing in eruopa, è spesso indicatore di gravi fattispecie di rilevanza penale.SCARICA LA GARANZIA LEGALE DA ESPORRE