Home Dal 22 Novembre al 6 Dicembre, possibile richiedere nuovo Contributo ristorazione, catering, organizzazione feste e altri settori in difficoltà!

Nuovo Contributo ristorazione, catering, organizzazione feste e altri settori in difficoltà. Domande dal 22 novembre al 6 dicembre 2022

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il Provvedimento del Direttore n. 423342 del 18 novembre u.s., con il quale viene approvato il modello di istanza per l’erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché il termine per la trasmissione dell’istanza medesima. L’introduzione del comma 2-bis al decreto-legge n. 73 del 2021, effettuata dall’articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha consentito un ulteriore stanziamento, pari a 40 milioni di euro, a favore delle imprese particolarmente danneggiate dall’emergenza da Covid-19 operanti nei settori della ristorazione, delle gelaterie, pasticcerie e bar, del catering, organizzazione di feste e cerimonie e nel settore delle piscine.

Requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili al contributo le imprese che, al momento della presentazione della domanda, svolgono, come attività prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007:

• 56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
• 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
• 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina;
• 93.11.2 - Gestione di piscine;
• 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie.

Le imprese in possesso dei codici ATECO ammissibili all’agevolazione devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

• risultare regolarmente iscritte ed attive nel Registro delle imprese;
• avere sede legale o operativa ubicata sul territorio italiano;
• non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• non essere imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle microimprese e piccole imprese che rispettino il punto precedente e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. In considerazione della finalità di sostegno alle imprese maggiormente danneggiate dall’emergenza sanitaria, il contributo potrà essere erogato ai soggetti che hanno subito nel periodo di imposta 2021 una riduzione dell’ammontare dei ricavi (determinati in base all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) non inferiore al 40% rispetto all’ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, la riduzione di almeno il 40% deve essere calcolata in riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi dell’anno 2021 rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi dell’anno 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA.

Termini e modalità di invio della richiesta di contributo

I soggetti in possesso dei requisiti indicati possono inviare l’istanza di accesso all’agevolazione a partire dal giorno 22 novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022.

L’istanza dovrà essere predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure tramite procedure di mercato conformi ai requisiti indicati nelle specifiche tecniche approvate con il Provvedimento dell’Agenzia.

La trasmissione potrà essere effettuata dal richiedente o anche da un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente o del servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

È prevista anche la possibilità di conferire specifica delega per la sola trasmissione telematica.

Riparto delle risorse, determinazione e erogazione del contributo

Il riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

• il 70 per cento delle risorse finanziarie verrà ripartito in egual misura tra tutti i beneficiari;
• il 20 per cento delle risorse finanziarie verrà ripartito, in via aggiuntiva rispetto all'assegnazione di cui al punto precedente, tra tutte le imprese beneficiarie che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro;
• il 10 per cento delle risorse finanziarie verrà ripartito, in via aggiuntiva rispetto all'assegnazione di cui ai punti precedenti, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 1.000.000 di euro.

Il contributo verrà accreditato sul conto corrente del beneficiario, identificato dall’IBAN intestato al soggetto richiedente, comunicato tramite l’istanza.

Disciplina sul cumulo del contributo

Il contributo è concesso nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.
A tale fine, nell’istanza dovrà essere attestato il rispetto del massimale di aiuti triennale previsto dal regime “de minimis”, tenendo conto degli aiuti, concessi o fruiti, la cui registrazione nel Registro nazionali degli aiuti di Stato è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024.


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