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Ordinanza Ministero della Salute – Le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali valide fino al 31 Dicembre 2022


Con Ordinanza del 1° aprile 2022 il Ministero della Salute ha adottato le nuove linee guida recanti le misure di prevenzione anti-Covid19, applicabili alle attività economiche e sociali, che saranno efficaci fino al 31 dicembre 2022.

In estrema sintesi, tra le novità di maggiore interesse per il settore si segnala che:

  • per la ristorazione, non è più previsto il distanziamento di 1 metro nell’ambito del servizio al banco e per gli spazi all’aperto e cade l’obbligo di mantenere per 14 giorni l’elenco delle persone che hanno prenotato;
  • per gli stabilimenti balneari, non sono più previsti i limiti di distanziamento concernenti persone, ombrelloni e attrezzature da spiaggia;
  • per le sale giochi, vengono eliminate alcune specifiche disposizioni concernenti la sorvegliabilità di tutte le entrate, e l’accompagnamento dei minori;
  • per le discoteche, cadono i limiti di capienza, il divieto di consumazione al banco di bevande, nonché gli obblighi di dotarsi di barriere fisiche alla reception e alla cassa e di conservare l’elenco dei partecipanti agli eventi per 14 giorni.


Proprio Con l' Ordinanza del 1° aprile 2022, pubblicata ieri sera nella Gazzetta Ufficiale n. 79/2022, il Ministero della Salute ha approvato il nuovo testo delle “linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”  – efficaci già a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Il Provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 52/2021, c.d. “Riaperture”, conv. dalla L. n. 187/2021, così come recentemente modificato dal D.L. n. 24/2022, che ha confermato la competenza del Ministero della Salute ad adottare e aggiornare, con propria Ordinanza, le linee guida e i protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza, tra l’altro, delle attività economiche, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Il testo, in difformità con la precedente versione delle linee guida, prevede una prima sezione recante principi generali applicabili a tutte le attività economiche, nella quale risulta confermato, tra l’altro, l’obbligo di predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare dai clienti, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali. Il testo prevede poi delle sezioni specifiche aventi ad oggetto le misure applicabili alle singole tipologie di attività economica.

Tra le novità di maggior rilievo, rispetto alle precedenti Linee guida, si segnala:


Ristorazione e cerimonie

  • Nessun distanziamento per la consumazione al banco e per gli spazi all’aperto: le nuove linee guida prevedono l’obbligo di disporre i tavoli in modo da assicurare il distanziamento di 1 metro tra i clienti di tavoli diversi solo per gli spazi al chiuso. Nessuna regola di distanziamento è prevista per gli spazi all’aperto e per le consumazioni al banco (anche al chiuso);
  • Elenco delle prenotazioni: diversamente da quanto previsto nella precedente versione delle linee guida, il nuovo testo non prevede più l’obbligo di mantenere per 14 giorni l’elenco dei soggetti che hanno prenotato.


Stabilimenti balneari

  • Elenco delle presenze: anche per tale categoria di imprese non è più previsto l’obbligo di mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;
  • Distanziamento tra persone, ombrelloni e attrezzature: a differenza del testo previgente, le nuove linee guida non prevedono gli obblighi di:
    • assicurare 1 metro di separazione tra gli utenti;
    • disporre gli ombrelloni in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ogni ombrellone;
    • garantire una distanza di almeno 1 metro tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio) quando non posizionate nel posto ombrellone;
  • Attività ludico-sportive: nessuna limitazione è più prevista con riferimento alle attività che sono abitualmente effettuate in spiaggia (quali ad esempio sport, giochi, ecc.).


Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

  • Sorvegliabilità delle entrate: nel nuovo testo non è presente l’indicazione che, secondo il previgente regime, imponeva al gestore di calcolare e gestire le entrate dei clienti in tutte le aree (comprese quelle ove sono posizionati distributori di bevande e/o snack, aree fumatori, ecc.) al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
  • Accompagnamento minori: nelle nuove linee guida risulta eliminata l’indicazione concernente la necessità di consentire l’accesso a un solo accompagnatore per bambino, nel caso in cui quest’ultimo necessiti di accompagnamento.


Discoteche e sale da ballo

  • Elenco dei partecipanti agli eventi: anche in questo caso, non è più previsto l’obbligo di conservare per 14 giorni l’elenco delle persone presenti per ogni evento (previsto nella versione previgente);
  • Consumo di bevande al banco: in discontinuità con il regime previgente, le nuove linee guida non prevedono il divieto di consumazione di bevande al banco. Sul punto è previsto che la distribuzione delle bevande possa avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata. È comunque raccomandata la consumazione al tavolo;
  • Capienza massima: coerentemente con la normativa attualmente vigente, non sono più previsti limiti alla capienza massima consentita, né all’aperto, né al chiuso;
  • Barriere fisiche: diversamente da quanto previsto nella precedente versione, le nuove linee guida non prevedono l’obbligo di apprestare barriere fisiche nella postazione dedicata alla reception e alla cassa.


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