Home Pubblicità degli aiuti di Stato, obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno: chiamaci per saperne di più

Pubblicità degli aiuti di Stato, obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno: chiamaci per saperne di più


Pubblicità degli aiuti di Stato: piccole imprese in affanno.

Chi non è obbligato al deposito del bilancio e non possiede un proprio sito internet potrebbe infatti non riuscire ad adempiere, entro il prossimo 30 giugno, agli obblighi di pubblicizzazione dei bonus e degli aiuti ricevuti imposti dall'articolo 1, comma 125 quinquies del dlgs 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

La disposizione in oggetto prevede infatti che i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa (e quindi al deposito del bilancio d'esercizio), la pubblicità in merito agli aiuti di Stato ricevuti debba essere effettuata «(...) sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza».

L'omessa pubblicizzazione degli aiuti fa scattare un regime sanzionatorio piuttosto pesante poiché, con effetto dall'1/1/2020 le omissioni saranno sanzionate in misura pari all'1% dell'aiuto ricevuto, con un minimo di 2 mila euro. Il destinatario di tale sanzione dovrà inoltre provvedere, entro i novanta giorni successivi alla constatazione, alla pubblicizzazione degli aiuti di Stato ricevuti.

Qualora nel suddetto termine non dovesse provvedere la disposizione contenuta nel comma 125-ter della norma sopra richiamata, prevede la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti (Stato, enti locali e quant'altro).

Gli uffici di Confcommercio sono a disposizione dei soggetti coinvolti: per maggiori informazioni è possibile chiamare allo 0583/47311 (referenti Nicola D’Olivo – dolivonicola@confcommercio.lu.it; Marco Cipollini – cipollinimarco@confcommercio.lu.it).